, 13/2022, p. 28. In particolare, viene – condivisibilmente – rilevato come l’assenza di una norma definitoria rechi ulteriore detrimento alle esigenze di determinatezza e rimproverabilità, da sempre particolarmente avvertite in materia di reati contro il patrimonio culturale. Peraltro, è appena il caso di evidenziare come l’introduzione di una definizione https://nybookmark.com/story20055626/los-principios-b%C3%A1sicos-de-reati-di-stupro-di-gruppo